Posso chiedere il risarcimento di un danno futuro quando compro casa?

Elisa Boreatti
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Dunque, consideriamo l’ipotesi che un promissario venditore non si attenga alle obbligazioni assunte e quindi non concluda con il promissario acquirente il rogito per l’acquisto di una palazzina.

Il Giudice trasferiva, ex art 2932 cc, la proprietà ma non accoglieva la domanda di risarcimento del danno futuro formulata dal promissario acquirente in quanto giudicava il danno lamentato astratto e allo stato ancora eventuale.

COSA SIGNIFICA?

Significa che il promissario acquirente non può chiedere che il promissario venditore, visto il suo inadempimento agli obblighi assunti con la firma del preliminare, sia tenuto al risarcimento di un danno che potrebbe verificarsi in un futuro, danno che consiste nella causa che altra società potrebbe azionare nei confronti di quella che è diventata – a seguito di sentenza ex art. 2932 cc- la proprietaria.

La Corte di Cassazione con la recente sentenza del 15 dicembre 2021 n. 40120 afferma:

affinché il danno futuro sia risarcibile non basta una pura e semplice eventualità o un generico pericolo, ma occorre la certezza della insorgenza di un danno, che, per quanto non verificatosi in tutto o in parte, trovi ragionevole fondamento in una lesione già avvenuta, ovvero in fatti obiettivi che si ricolleghino direttamente al fatto illecito e rappresentino una causa efficiente già in atto”.

Ecco quindi, che se si delinea unicamente il presupposto di un’altra azione giudiziaria, che potrebbe anche non sorgere mai, non si delineano i profili di risarcibilità del danno futuro.

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