SEI UN CONIUGE IN COMUNIONE LEGALE DEI BENI? SAI COSA PUOI FARE?

Elisa Boreatti

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Brevi premesse.
I coniugi, sui rapporti matrimoniali, possono decidere di attuare la comunione ovvero la separazione dei beni.
Esistono due forme di comunione dei beni:
– La comunione ordinaria (1110 c.c.), la quale non comprende tutti i beni dei coniugi ma solo alcuni, mentre gli altri beni rientrano nella separazione dei beni;
– La comunione legale (art. 177 c.c.), in relazione alla quale i coniugi sono titolari dei beni e dei diritti in comunione. Ognuno dei coniugi dispone, anche senza il consenso dell’altro dei beni, senza poter cedere una parte di essi a terzi.

Quando si scioglie la comunione legale dei coniugi?
Il regime patrimoniale della comunione legale ex art. 177c.c. si scioglie in presenza di una serie di cause elencate all’art. 191 c.c.:
– assenza;
– morte presunta;
– annullamento del matrimonio;
– divorzio;
– separazione personale;
– mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
– separazione giudiziale dei beni;
– fallimento di uno dei coniugi.
Cosa determina lo scioglimento della comunione legale dei coniugi?
Lo scioglimento delle comunione legale determina la sopravvenuta mancanza di operatività del regime di comunione legale, con riferimento, pertanto, agli acquisti che i coniugi effettueranno in futuro.
Infatti, i beni che costituivano oggetto di comunione legale, continuano ad essere comuni, con l’assoggettamento al regime della comunione ordinaria ex art. 1110 c.c.
Dall’intervenuto scioglimento della comunione legale, ciascun coniuge può, liberamente e separatamente, alienare la propria quota di ogni singolo cespite, che ne faceva parte, essendo venuta meno l’esigenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei (Cass. 5 aprile 2017, n. 8803).
La causa di scioglimento più frequente.
La causa di scioglimento della comunione legale più frequente è rappresentata dalla separazione personale dei coniugi.
L’art. 2 della Legge n. 55/2015 (cd legge sul divorzio breve) ha integrato l’art. 191 c.c., prevedendo che: “l’ordinanza con la quale il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, determina lo scioglimento della comunione. Analogamente, in caso di separazione consensuale, è previsto che detto scioglimento avvenga alla data di sottoscrizione del verbale, purché lo stesso sia omologato.”
Fase eventuale successiva allo scioglimento della comunione legale.
Allo scioglimento della comunione segue la fase (eventuale) della divisione, che si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo, ai sensi dell’art. 194 c.c.
La divisione dei beni può essere effettuata in forma contrattuale, ovvero giudizialmente (in mancanza di specifica normativa ad hoc, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le previsioni generali di cui agli artt. 713 ss. c.c. in materia di divisione).

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Studio Legale Boreatti Colangeo & Partnsers

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