È una situazione tutt’altro che inusuale, purtroppo.
Capita, infatti, che il condominio risulti soccombente in una azione giudiziara e quindi debba dei soldi alla controparte.
Può anche capitare poi che la controparte notifichi la sentenza al condominio e proceda poi alla notifica dell’atto di precetto di un singolo condomino.
La domanda che ci si pone è questa: è corretto che la controparte non abbia notificato la sentenza anche al condomino?

La risposta che la Corte di Cassazione ha fornito è stata negativa nel senso che è vero che il provvedimento giudiziale di condanna dell’ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l’azione esecutiva ultra partes; tuttavia, in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell’ente di gestione e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto.
Difatti, «la notifica è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota dell’obbligazione a carico del condominio».