Si può sfrattare anche per mancato pagamento delle spese condominiali?

Elisa Boreatti
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L’art. 5 della L. 392/1978 prevede che il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell’art. 1455 cc., del contratto di locazione.

L’art. 9 comma 3 stabilisce poi che la costituzione in mora del conduttore per l’obbligazione del pagamento degli oneri accessori è automatica alla scadenza dei due mesi successivi alla comunicazione allo stesso della richiesta.

In altre parole, il termine dei due mesi costituisce il limite massimo entro il quale il conduttore ha diritto di chiedere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi.

Decorso detto termine dalla richiesta di pagamento degli oneri accessori, il conduttore deve ritenersi automaticamente in mora e non ha facoltà di sospendere o ritardare il pagamento, adducendo la mancata indicazione delle singole spese e dei criteri di ripartizione.

Fatta questa premessa si deve tener in conto anche di un altro importante principio ossia che le cause di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore debbono preesistere al momento in cui la controparte propone la domanda giudiziale.

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