È corretto dire che l’imprenditore cancellato ha meno strumenti a disposizione per “porre fine alla sua situazione debitoria”?

Elisa Boreatti
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Leggendo le norme del Codice della Crisi dell’Impresa e del Sovraindebitamento, sembrerebbe che l’imprenditore individuale, che ha cessato la propria attività, non possa accedere alla misura del “concordato minore”. Quindi, la risposta alla domanda potrebbe sembrare affermativa.

Leggendo più attentamente, però, come ribadito anche di recente da una pronuncia del Tribunale di Ancona, il CCII (Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza) non dice questo.

A riprova di ciò, depone la circostanza che se fosse così, l’imprenditore vedrebbe fortemente limitato il numero degli strumenti messi a sua disposizione. Ricordiamo, infatti, che allo stesso è già preclusa la possibilità di accedere al “piano di ristrutturazione” stante la natura non consumeristica dei debiti.

Ecco, quindi, che il Tribunale specifica che l’art. 33 del CCII ove al comma 4 afferma che l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non possa accedere allo strumento del concordato minore sia riferito al solo imprenditore di società in nome collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione della società stessa. Circostanza, quest’ultima, che invece non avviene se è l’imprenditore individuale a cessare la propria attività visto che esso “sopravvive” e sopravvivono anche i debiti maturati nel corso dell’attività.

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