Quali debiti può “stralciare” il debitore?

Elisa Boreatti
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Con sentenza interpretativa di rigetto nr. 65 del 10 marzo 2022 la Corte Costituzionale ha ritenuto che il piano del consumatore possa “attrarre” sia i debiti che il debitore vuole pagare a seguito di cessione volontaria del credito sia quelli dovuti in forza della ordinanza di assegnazione somma già pronunciata dal Giudice dell’Esecuzione a favore del creditore.

La persona sovraindebitata e meritevole, pertanto, può chiedere al Tribunale che i debiti pagati con quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione possano essere inseriti nella “proposta del piano del consumatore”.

Il problema era stato sollevato da un Tribuale di primo grado perché il testo dell’art. 8 comma 1 bis L. 3/2012, come introdotto dal decreto legge 137/2020 contempla l’ipotesi in cui il piano del consumatore proposto dal debitore preveda “la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti dai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.

Tale lettura appare anche la più conforme ai principi che hanno mosso il legislatore a scrivere la legge 3/2012 e successive modifiche.

Il piano del consumatore è uno degli strumenti messi a disposizione del sovraindebitato per far fronte alla situazione di insolvenza e consentirgli in tal modo quella “rinascita economica” – che viene anche definita come “refresh start”.

La proposta del piano è a contenuto libero, ma deve indicare in modo dettagliato i tempi e le modalità con cui il debitore intende affrontare la sua situazione debitoria.

È utile ricordare a tal riguardo che, ex art. 67 CCII, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) consistenza e composizione del patrimonio;
c) atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
e) stipendi, pensioni, salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Il debitore quindi, nella proposta, deve indicare un chiaro quadro di tutti gli elementi del suo patrimonio, sia quelli passivi che quelli attivi.

La domanda va presentata al Tribunale per il tramite di un Organismo di composizione della crisi.

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