Negli articoli precedenti abbiamo visto i requisiti soggettivi che fanno si che una persona con una situazione debitoria grave possa accedere ad una delle misure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Ma è sufficiente rientrare in una delle categorie di cui all’art. 2 del CCII per poter avvalersi di una delle misure che lo portano a chiedere l’esdebitazione?
La risposta è negativa: oltre a possedere il requisito soggettivo è necessario possedere anche il requisito oggettivo che si sostanzia nel fatto che ci si deve trovare in una situazione di sovraindebitamento.

Cosa si intende con questo termine?
Con questo termine, il legislatore fa riferimento ad una situazione complessa che deve essere caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e quelle che il soggetto è in grado di liquidare prontamente e che è sintomatica, quindi, di una difficoltà dello stesso di adempiere alle stesse.
Analizziamo insieme il significato di queste espressioni:
- per situazione di perdurante squilibrio il legislatore intende richiamare la sproporzione tra le risorse e gli impegni assunti. Conseguenza diretta è che non ogni situazione di forte indebitamento coincide con quella di sovraindebitamento;
- quando il legislatore fa riferimento alle obbligazioni assunte ed al patrimonio prontamente liquidabile vuole far riferimento alla capacità di un soggetto di far fronte a tutti gli impegni assunti nel breve termine potendo egli disporre di un patrimonio prontamente liquidabile.
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Ebbene, questa difficoltà deve poi essere radicale e definitiva non rilevando ai fini che qui interessano una di natura temporanea. Pertanto, se una persona possiede i requisiti soggettivi ed oggettivi è questo sufficiente per accedere alle misure di composizione della crisi?
La risposta è negativa perché il CCII richiede un requisito ulteriore ossia richiede che la persona non si trovi in una delle situazioni che vengono definite di inammissibilità. Quali sono? Ebbene egli:
- non deve essere un soggetto assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- non deve essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda;
- non deve aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non deve aver causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- deve aver presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
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Quindi, solo se presenti tutti gli anzi richiamati requisiti un soggetto può essere qualificato come sovraindebitato e legittimarlo quindi a chiedere di poter avvalersi di uno dei seguenti procedimenti:
- ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- concordato minore;
- liquidazione controllata dei beni;
- esdebitazione del debitore/della debitrice incapiente.