Le notizie che ci ricordano che stiamo vivendo una situazione di crisi continuano ad arrivarci ogni istante dai social, quotidiani e televisione.
Sono quindi fermamente convinta che sia necessario affrontare la situazione.
Come, mi chiederete voi.
Ebbene la risposta è: informandosi in merito al fatto che un debitore, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, può accedere ad una serie di misure che sono state previste proprio per uscire dall’incubo del debito.
La scorsa settimana abbiamo parlato degli OCC, ossia degli Organismi di Composizione della Crisi, e abbiamo detto che nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento sono coloro che ricevono le istanze che il debitore va a presentare per chiedere di poter accedere alla misura del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o del concordato minore o della liquidazione controllata del sovraindebitato.

Ma chi nel concreto può presentare le istanze?
La risposta la fornisce il CCII all’articolo 2 che dà per cd un volto alla categoria “debitore”.
Dunque leggendo la norma veniamo a conoscenza che è tale:
- Il consumatore persona fisica. In questa categoria oggi rientrano anche i soci illimitatamente responsabili di società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.) e di società in accomandita per azioni, per debiti estranei a quelli sociali.
- L’impresa minore.
- I professionisti.
- Gli imprenditori agricoli.
- Le start-up innovative.
- Ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Sempre per quanto riguarda il profilo soggettivo voglio segnalarvi che il CCII ha introdotto una importante novità, ossia, la possibilità di instaurare le c.d. “procedure familiari” (art. 66).
Questa disposizione prevede per l’appunto che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Va comunque specificato che ancorchè la procedura sia unica, è prevista una differenziazione delle c.d. poste, laddove le masse attive e passive rimangono distinte.
Specifico una circostanza: quello che abbiamo visto oggi è il cd presupposto soggettivo che il CCII richiede per accedere alle procedure. Accanto a questo però, sempre il Codice, chiede la sussistenza di un altro requisito, quello oggettivo che però approfondiremo la prossima settimana.
Vi raccomando quindi di segnare in agenda di venire a leggerci lunedi prossimo sui social o andando direttamente nel sito alla sezione Risorse!