Abbiamo capito che stiamo vivendo una situazione di crisi. Quali le soluzioni?

Elisa Boreatti
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Nei giorni scorsi abbiamo visto la drammaticità della situazione in cui ci troviamo. Tuttavia, se ci fermiamo solo a prendere atto di questo è molto probabile che le difficoltà a cui andremo incontro non potranno che aumentare. Per questo è doveroso capire se vi sono delle soluzioni. Non è facile perché le situazioni personali di ognuno sono diverse, ma non ci sono alternative se non “vogliamo soccombere”.

Cosa si può fare? 

Innanzitutto, è necessario informarsi (per questo è nato questo “gruppo “di debiti non si muore più”) su quelli che sono gli strumenti che ci vengono messi a disposizione per pervenire, con modalità diverse, alla ristrutturazione dei debiti e all’esdebitazione.

Ebbene la settimana scorsa abbiamo parlato di liquidazione controllata.

Oggi parliamo, invece, degli ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (anche detti OCC)  proprio perché sono quegli enti a cui il debitore deve far riferimento se vuole avvalersi di uno degli strumenti previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Cosa sono gli OCC?

Gli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC) sono enti terzi, imparzialie indipendenti al quale ciascun debitore in possesso dei requisiti può rivolgersi. Sono disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 202/2014 e sono espressamente richiamati dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) in vigore dal 15 luglio 2022).

Chi può rivolgersi all’OCC?
  • Il consumatore.
  • Il professionista.
  • L’imprenditore minore.
  • L’imprenditore agricolo.
  • Le start-up innovative di cui al dl 179(2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.
  • Ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Ebbene gli anzidetti soggetti, per poter accedere, devono trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, ossia, in uno stato di crisi o di insolvenza.

A quale OCC il debitore deve rivolgersi?

L’OCC competente è quello che ha sede nel territorio del Tribunale competente e quest’ultimo è quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma residenza o domicilio per la persona fisica non imprenditore e la sede legale risultante dal registro imprese per le imprese).

Quali sono le procedure che il debitore può avviare rivolgendosi all’OCC?

Le procedure sono quella:

  • di ristrutturazione dei crediti del consumatore;
  • di concordato minore;
  • di liquidazione controllata del patrimonio;
  • quella prevista per i debitori incapienti.
Quale è l’iter che il debitore deve seguire?

Il debitore si rivolge all’OCC presentando una domanda. Successivamente alla presentazione l’OCC nomina un gestore (professionista iscritto in apposito elenco) che avrà il compito di predisporre una relazione, sulla base della documentazione presentata dal debitore, in merito al piano/proposta da presentare in Tribunale.

Ecco, quindi, che è importante sapere quali sono i soggetti che sono gli interlocutori perché è con essi che il debitore deve interlocuire per avviare una delle procedure che gli permetterebbero di uscire dalla situazione di sovraindebitamento in cui si trovano o si possono venir a trovare a causa della crisi.

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