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Nell’ottica di provvedere a conferire tutela a tutti quei soggetti non considerati fallibili, il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019) che entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2021, ha previsto agli articoli da 67 a 73 la disciplina afferente alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
È necessario preliminarmente verificare chi debba essere considerato consumatore e per fare ciò è necessario fare riferimento all’articolo 3 del Codice del Consumo, che definisce come consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
In favore di questa categoria di soggetti, il D.Lgs. n. 14 del 2019, concede, in caso di sovraidebitamento, di proporre ai creditori, con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Questa proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
All’interno della domanda devono essere presenti i seguenti elenchi:
a) di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
La proposta può prevedere la riduzione e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno; è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile; è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
La domanda deve essere presentata dal consumatore al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente, tenendo in considerazione il fatto che risulta essere competente il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la propria residenza.
Alla domanda deve essere allegata una relazione dell’OCC contenente:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l’indicazione presunta dei costi della procedura;
e) l’indicazione riguardo al fatto se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
Esistono delle condizioni soggettive del consumatore che risultano essere impeditive per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
· l’aver già usufruito del procedimento di esdebitazione nei cinque anni precedenti;
· l’aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
· l’aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori. All’interno del decreto il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ed anche il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
Nei venti giorni successivi alla comunicazione del decreto ogni creditore ha la possibilità di presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione. Decorsi dieci giorni dal termine previsto per la presentazione delle osservazioni, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.
Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.
La sentenza di omologa viene comunicata ai creditori, i quali hanno la possibilità di impugnarla ai sensi dell’art 51 del D.Lgs. 14/2019.
Una volta omologato il piano deve essere portato ad esecuzione da parte del consumatore che ha aderito a tale procedura; sull’esatto adempimento del piano vigila l’OCC che risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione.
Una volta terminata l’esecuzione del piano, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, analizzato il rendiconto può:
· approvarlo e procede alla liquidazione del compenso dell’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore;
· non approvarlo ed indicare così gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento; Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione.
Sono previsti dal codice dei casi in cui al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere revocata l’omologazione ottenuta. L’articolo 72 del D.Lgs.14/2019 prevede infatti che il giudice può revocare l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del P.M. o di qualsiasi altro interessato “quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.
Allo stesso modo si può arrivare ad una revoca quando il consumatore si rende inadempiente agli obblighi assunti con il piano.
Nel caso in cui l’omologazione del piano viene revocata, il giudice dispone la conversione della procedura in liquidazione controllata.
Alla luce dell’analisi svolta, appare evidente come quello della ristrutturazione dei debiti del consumatore sia uno strumento volto a tutelare le persone fisiche che versano in uno stato di sovraindebitamento tale da non consentire loro una vita dignitosa. Con questo strumento si vuole dunque consegnare a questi soggetti una possibilità di riscatto ed una possibilità di ripartenza.
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Avv. Gennaro Colangelo Dr. Luigi Faggiano
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