La disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata introdotta dalla legge n. 3 del 27/01/2012 per quei soggetti che non possono essere sottoposti alle procedure concorsuali, con l’obiettivo di risolvere lo stato di crisi contemperando gli interessi del debitore e quelli del creditore.
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PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI
Al fine di accedere alla procedura di componimento della crisi da sovraindebitamento è necessario rispettare due presupposti.
Il primo presupposto è di tipo oggettivo, infatti al fine di essere ammesso alla procedura è necessario che il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia il debitore si deve trovare in una condizione di perdurante squilibrio tra i debiti contratti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte (art. 6).
Quanto invece al secondo presupposto, questo risulta essere di tipo soggettivo, dal momento che sono ammessi alla procedura:
- il consumatore, ossia “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta.”
- gli imprenditori commerciali non fallibili perché non soddisfano i requisiti dimensionali richiesti; dall’art. 1 della legge fallimento;
- gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l’attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da un anno;
- le start up innovative (escluse dal fallimento dal d.l n. 179/2012);
- gli imprenditori agricoli;
- i soci di società di persone (art. 147 legge fallimento);
- gli artisti e i professionisti;
- le società di professionisti;
- le associazioni professionali (purché tutti sottoscrivano la proposta);
- l’erede dell’imprenditore defunto che ha accettato con beneficio d’inventario e purché sia trascorso un anno dal decesso;
- gli enti privati (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettanti, onlus e enti lirici) che non svolgano attività commerciale.
STRUMENTI
Al fine di risolvere la situazione di sovraindebitamento la legge 3/2012 mette a disposizione del debitore tre strumenti:
- Accordo di composizione della crisi: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli i creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
- Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.
- Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
L’art 7 della legge 3/2012 rubricato appunto “presupposti di ammissibilità” individua quelle che sono le condizioni da rispettare per accedere alla procedura, al suo comma 2 prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
- è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
- ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- ha subito, per cause a lui non imputabili, procedimenti di impugnazione, revoca o annullamento del piano;
- ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Il debitore che si trovi in stato di sovraindebitamento, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, ha la possibilità di proporre ai propri debitori un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Questo accordo prende la forma di una convenzione tra il debitore proponente ed i creditori aderenti, la quale si forma nel processo e produce i suoi effetti solo dopo che l’autorità giudiziaria ha provveduto ad omologarlo.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti può essere definito come un atto complesso a formazione progressiva, che necessita di un giudizio positivo del tribunale per acquisire effettività.
Per quanto riguarda il contenuto dell’accordo, è da evidenziare che esso deve contenere:
- scadenze;
- modalità di adempimento;
- percentuale di soddisfazione del creditore;
- ricostruzione della posizione fiscale del debitore ed indicazione degli eventuali contenziosi pendenti.
A riguardo delle forme satisfattive ammesse per la proposta di accordo, il legislatore è stato molto permissivo in quanto ha previsto la possibilità di prevedere qualsiasi forma satisfattiva tra cui anche:
- la cessione dei redditi futuri
- la cessione di beni e diritti a soggetti interessati a subentrare nella titolarità o garanzie di terzi
- il pagamento, anche parziale, dei creditori muniti di diritto di prelazione (in misura non inferiore a quella realizzabile in base al valore di mercato dei diritti sui quali insiste la relazione)
- la possibilità di essere garantiti da un terzo
A corredo della proposta il debitore è tenuto a presentare una serie di documenti:
- l’elenco dei debitori, l’indicazione delle somme loro dovute e le scadenze
- l’elenco dei beni del debitore
- gli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni ed elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della sua famiglia
- (se imprenditore) le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi e dichiarazione dell’O.C.C. che ne attesti la conformità all’originale.
L’organo di composizione della crisi è tenuto a redigere una attestazione di fattibilità dell’accordo di esdebitazione, per la composizione del quale può accedere anche, previa autorizzazione del giudice, ai dati dell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.
L’accordo di composizione della crisi può prevedere al suo interno l’affidamento ad un gestore del patrimonio del debitore, il quale provvederà successivamente alla custodia del patrimonio del debitore, alla sua liquidazione ed infine alla distribuzione del ricavato ai creditori. Il gestore dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per la nomina a curatore ex art 28 legge fallimentare ed inoltre si prevede che egli non svolga alcuna funzione dispositiva ma solo funzioni amministrative e conservative del patrimonio.
PIANO DEL CONSUMATORE
Il piano del consumatore si differenzia dall’accordo di composizione della crisi per il fatto che non si tratta di una procedura concorsuale, ma questo viene proposto direttamente al giudice inaudita altera parte.
Il giudice sarà dunque chiamato a valutare la fattibilità del piano proposto dal consumatore ed a esprimere il suo parere in merito.
L’organismo di composizione della crisi nel giudizio di meritevolezza del piano deve attestare che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la prospettiva di poterle adempiere oppure abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE
La procedura di liquidazione del patrimonio è stata introdotta con la l. 179/2012 che è andata ad inserire alla l. 3/2012 gli articoli da 14 ter a 14 duodecies.
Questa procedura rappresenta uno strumento residuale rispetto all’accordo di composizione della crisi ed al piano del consumatore, in quanto rappresenta una procedura esclusivamente liquidatoria del patrimonio.
Per quanto riguarda la procedura, questa ricalca quella fallimentare infatti viene coinvolto l’intero patrimonio del debitore. Si articola poi in due fasi:
- Fase dell’apertura: che può prendere avvio con:
- Domanda del debitore
- Conversione di altre procedure
- Fase di ripartizione dell’attivo ai creditori secondo le regole del concorso.
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Avv. Elisa Boreatti Dott. Luigi Faggiano