Possiamo definire le start-up come società in fase di sviluppo con dei progetti innovativi. Sono state introdotte nel 2012 con il Decreto Sviluppo 2.0 e se è vero che sono molte quelle che raggiungono grandi risultati è altrettanto vero che moltissime hanno difficoltà.
COSA SUCCEDE IN QUESTI?
Diciamo che già il D.lg del 2012 ha previsto diversi strumenti per agevolare la nascita delle start-up.
Si pensi ad esempio al fatto che è previsto un regime fiscale diverso oppure in caso di crisi, nonostante società iscritte, non falliscono.
Tuttavia, negli ultimi anni il legislatore ha previsto che queste possano chiudere in “modo agevolato” e “senza debiti”, ossia avvalendosi di una delle cd procedure della L. 3/2012 e dalla successiva L. 155/2017.
La ragione di una tale presa di posizione si ha se leggiamo la Relazione illustrativa del Decreto Sviluppo ove si sottolineano alcune circostanze.

La prima: chi decide di investire in un’attività ad alto livello di innovazione si assume un maggior rischio economico, considerato l’alto tasso di mortalità fisiologica delle start-up. Ciò induce a prendere atto in tempi rapidi dell’insuccesso dell’idea imprenditoriale avviata;
La seconda: la liquidazione giudiziale delle start-up in crisi deve avere tempi più rapidi, così da facilitare la ripartenza dell’imprenditore con un nuovo progetto imprenditoriale.
Questo permette all’investitore/imprenditore di poter “ritornare” sul mercato senza avere già “un passato negativo” alle spalle.