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Allegato pdf della sentenza: Corte di Cassazione – sezione II civile – sentenza 313.2017 nr. 8520 |
In tema di condominio le tabelle millesimali hanno funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali, al fine di ripartire le relative spese e stabilire la misura del diritto di partecipazione alla volontà assembleare, ma non incidono sui diritti reali spettanti a ciascun condomino. Rimane pertanto nella facoltà di ciascun condomino alienare in tutto o in parte l’immobile di sua proprietà esclusiva e il condominio è tenuto a prendere atto del trasferimento – anche parziale della proprietà, provvedendo ad inviare la convocazione all’assemblea ai nuovi proprietari.
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In tema di condominio di edifici, qualora le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale contrattuale non abbiano formato oggetto di modifica con il consenso unanime di tutti i condomini, ovvero con sentenza del giudice ex art 69 disp. att. cc, nonostante le variazioni di consistenza o di destinazione delle singole unità immobiliari, la ripartizione delle spese condominiali va effettuata in conformità alle tabelle stesse, salva la facoltà del condomino, richiesto del pagamento della quota di pertinenza, di proporre domanda, anche riconvenzionale, di revisione o modifica delle tabelle ai sensi dell’art. 69 disp att cc nei confronti di tutti i condomini.
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