avv. Elisa Boreatti
Il legislatore ha introdotto nel Libro I “Delle persone e della famiglia” l’istituto del fondo patrimoniale (art. 167 cc e ss) che si presenta come un vincolo impresso ai beni del patrimonio familiare a supporto e a sostegno dei bisogni della famiglia in modo tale da fornire a quest’ultima un “patrimonio” non aggredibile da terzi soggetti.
La norma cristallizza una delle ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 2740 cc, ossia quando la legge prevede che la responsabilità patrimoniale di un soggetto subisce delle limitazioni.
Si segnala, comunque, che l’art. 167 cc non è il solo istituto che dà concretezza alla espressione contenuta nel secondo comma dell’art. 2740 cc “se non nei casi stabiliti dalla legge”. Oltre all’art. 167 cc vi è l’art. 2447 bis cc che prevede la figura del “patrimonio destinato ad uno specifico affare” e la legge 51/2006 ha inserito nel codice civile al Libro VI “Della tutela dei diritti” l’art. 2645 ter rubricato “trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche”.
Tuttavia la differenza tra il fondo patrimoniale e le altre forme di patrimonio destinato appaiono ictu oculi.
Nel fondo patrimoniale, infatti, il vincolo è strettamente collegato alla soddisfazione dei bisogni della famiglia, nell’istituto di cui all’art. 2447 bis cc esso è destinato al compimento di uno specifico affare e nell’art. 2645 ter cc il vincolo pare presuppore un’area applicativa estremamente ampia il cui principale limite si rinviene nella natura dei beni che possono formarne oggetto (beni immobili o mobili registrati).
Il vincolo di indisponibilità viene dato dal disponente in modo tale che i beni non vengano aggrediti dai creditori per situazioni debitorie sorte nell’ambito lavorativo di uno o di entrambi i coniugi.
Ma cosa si intende con l’espressione “fabbisogni della famiglia”?
La sentenza del Tribunale di Marsala (7.11.2019 nr. 946) ha disposto che “la costituzione del fondo patrimoniale è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, determinando, a tale scopo, un vincolo di destinazione per il soddisfacimento di tali bisogni e, quindi, di tutti i suoi componenti, compresi, in particolare, i minori; con l’importante precisazione che la norma non si riferisce alla cosiddetta famiglia parentale bensì alla famiglia nucleare, nella quale sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente. Alla luce di tale fondamentale funzione, va ravvisata in capo ai figli una posizione giuridicamente tutelata in relazione agli atti di disposizione del fondo, individuata nella loro legittimazione sostanziale”.
Le norme che prevedono e disciplinano l’istituto del fondo patrimoniale sono collocate nel Libro I “Delle persone e della famiglia”, Capo VI “del regime patrimoniale della famiglia”, Sezione II “del fondo patrimoniale”.
Il disponente può inserire nel fondo patrimoniale i beni immobili, i beni mobili registrai e i titoli di credito nominativi ossia quelli che contengono il nome della persona a cui spetta la prestazione e il nome deve risultare dal registro dell’emittente.
Il disponente può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo (in tale ultimo caso il vincolo avrà effetti solo nel momento in cui i coniugi lo accettano) ed è opponibile ai terzi da quando è annotato a margine dell’atto di matrimonio e, se riguarda beni immobili, deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari, mentre se sono beni mobili registrati deve essere trascritto nei Pubblici registri. Se ha ad oggetto titoli di credito deve essere annotato sia sul documento che sul registro del mittente.
Il fondo patrimoniale si costituisce per atto inter vivos (e in tal caso il codice espressamente indica che esso deve rivestire la forma dell’atto pubblico (secondo i crismi dell’art. 2699 cc) o per atto mortis causa (ossia per testamento). Si segnala però che la sentenza della Corte d’Appello di Roma ( nr. 2838/19) che ha affermato che è inammissibile la costituzione di un vincolo di destinazione per testamento perché l’art. 2645-ter cod. civ., non soltanto non contiene alcun richiamo al testamento, ma fa riferimento all’art. 1322, comma 2, cod. civ. che disciplina i rapporti a struttura contrattuale e non si applica agli atti mortis causa .
In ogni caso l’atto deve essere a titolo gratuito.
Fermo quanto sopra si deve poi tener presente un aspetto.
La costituzione del fondo determina il fatto che i coniugi separano determinati beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito) dal resto del patrimonio e li destinano al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
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