Normativa.
La Legge n. 76/2016, detta anche “Legge Cirinnà” ha introdotto
il matrimonio per le coppie eterosessuali
l’unione civile per le coppie omosessuali, nonché
la convivenza di fatto possibile sia per le coppie eterosessuali che omosessuali.
Ai sensi dell’art. 1 comma 11 della Legge n. 76/2016 con la costituazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
La predetta Legge nulla dispone circa i diritti ed i doveri per le persone dello stesso sesso in qualità di genitori (c.d. coppie omogenitoriali).
Come si può porre fine all’unione di coppia e come possono trovare un accordo sulla gestione dei figli?
Come tutte le coppie, anche quelle omogenitoriali, vivono conflitti e difficoltà di rapporto che possono portare in definitiva a rotture del legame familiare.
Occorre fare una breve premessa sullo scioglimento dell’unione civile disciplinato dalla Legge n. 76/2016.
Invero, l’art. 1 comma 22, 23 e 24 della predetta Legge indicano i casi in cui si verifica lo scioglimento dell’unione civile, ossia:
– Morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile.
– Nei casi previsti dall’art. 3, numero 1) e 2) lettera a), c), d) ed e) della Legge n. 898/1970 c.d. Legge sul Divorzio (…1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge e’ stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con piu’ sentenze, per uno o piu’ delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu’ condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio…. 2) nei casi in cui: a) l’altro coniuge e’ stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneita’ del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si e’ concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilita’ dei delitti stessi; d) il procedimento penale per incesto si e’ concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo; e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio”.
– Quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.
Alla luce di quanto sopra, ben si può comprendere come il Legislatore abbia da una parte provveduto a disciplinare lo scioglimento dell’unione civile e dall’altra tralasciato un aspetto importante, ossia la regolamentazione per le coppie omosessuale con figli circa i tempi e modi per vedere gli stessi e quindi sui diritti e doveri di entrambi i genitori.
In questa circostanza è importante citare lo strumento della mediazione familiare, il quale rappresenta una modalità di risoluzione delle controversie utilizzate nell’ambito familiare, caratterizzate da controversie e sentimenti emotivi, frustrazioni psicologiche difficilmente gestibili dalle parti.
Il predetto strumento entra a far parte dell’ordinamento giuridico italiano a partire dalla seconda metà degli anni 90 ma ha il suo pieno sviluppo con l’entrata in vigore della Legge n. 54/2006 che disciplina la separazione genitoriale e affidamento condiviso dei figli.
Infine, la Legge n. 76/2016 estende la Mediazione Familiare alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso in base a quanto disposto dall’art 1 comma 25 che prevede l’applicazione della Legge n. 162/2014. In particolare, prevede che nell’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la Mediazione Familiare.
Circa la funzione della mediazione familiare è interessante menzionare il progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea e coordinato dall’avvocato M. Moscati Civil Justice Project – Litigious love: same-sex couples and mediation in the European Union (numero convenzione JUST/2013/JCIV/AG/4667), il quale ha evidenziato che in Europa il ricorso alla mediazione familiare è ancora piuttosto contenuto, mentre in altri Paesi come Stati Uniti ed Australia, la mediazione è utilizzata già dal 1970 dalle coppie dello stesso sesso.
Le coppie che sono state intervistate hanno evidenziato di preferire lo strumento della mediazione familiare invece che ricorrere al Tribunale.
In conclusione.
In conclusione le coppie dello stesso sesso, unite civilmente ai sensi della Legge n. 76/2016 nonostante il vuoto normativo possono ricorrere alla mediazione familiare per risolvere le questioni attinenti ai figli, restando comunque ferma la possibilità di sciogliere l’unione civile ai sensi dell’art. 1 comma 22, 23 e 24.
avv. Gennaro Colangelo dott.ssa Bruna Moretti