Uscire dalla situazione di sovraindebitamento: a chi ci si deve rivolgere?

Elisa Boreatti

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Sappiamo che il debitore che si trova in una situazione di crisi e insolvenza può decidere di usare uno degli strumenti cd di composizione della crisi.

Ma presa la decisione come deve procedere? Di questo ho deciso di parlare oggi.

In primis si deve reperire nella zona in cui la persona risiede (nel caso di consumatore, la sede legale della impresa negli altri casi) la sede dell’Organismo di Composizione della Crisi.

Questo è un ente terzo, imparziale e indipendente, iscritti nel Registro tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia come previsto dal decreto ministeriale 202/2014 “Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e dal regolamento attuativo.

È a lui quindi che deve essere presentata l’istanza per avviare il procedimento. L’ente, una volta che l’ha ricevuta, verifica la sussistenza dei presupposti di legge e, se esistenti, nomina un professionista: il “gestore della crisi”.

Questi altro non è che un professionista, il cui nominativo è iscritto in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, che  deve valutare che la domanda presentata dal debitore sia completa nel contenuto e nella documentazione oltre che veritiera rappresentativa di una soluzione che sia fattibile.

Dal punto di vista “concreto” dove deve cercare il debitore questo organismo? Presso il Tribunale o presso qualche ufficio pubblico?

Ebbene per avere la risposta dobbiamo sapere da chi possono essere costituiti.

Gli organismi possono essere costituiti da:

  1. Enti pubblici come: Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni.
  2. Ordini professionali quali notai, avvocati, commercialisti, etc.
  3. Organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio.
  4. Segretari sociali.
  5. Notai e associati iscritti di diritto.

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Si tenga presenta che in una stessa zona possono essere, quindi, istituiti diversi OCC (ad esempio dall’Ordine degli avvocati o dalla Camera di Commercio). La scelta tra questi è poi a discrezione del debitore.

Si può dire che essi sono di supporto al debitore? Ni, diciamo che essi aiutano il debitore nella predisposizione del piano, ma sono di ausilio anche ai creditori e al giudice della procedura.

Il debitore di contro può avvalersi di un proprio professionista, cd advisor, che lo aiuti e accompagni durante tutta la procedura: solo lui potrà assisterlo al 100%.

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