È la domanda a cui ha recentemente dato risposta la Corte di Cassazione con ordinanza 8320 del 23 marzo 2023.
La risposta è affermativa. Quello a cui si deve stare attenti è quello di “saper riconoscere l’esistenza o meno del diritto”.
Da questo punto di vista la Corte ha ricordato che il giudice è chiamato a condurre
- un l’accertamento della sussistenza dell’utilitas per il fondo dominante;
- un accertamento della presenza in loco di segni visibili atti a confermare l’effettivo esercizio del diritto di passaggio ed idonei a costituire il quid pluris, rispetto alla mera esistenza del tracciato.
.
A tal riguardo la suprema Corte non ha ritenuto di ritenere sussistente l’anzidetto diritto reale in quanto nel caso sottopostole non ha ravvisato sussistente il requisito dell’utilitas per il fondo dominante. Il passaggio sul quale è stato richiesto il riconoscimento del diritto di servitù non consentiva, comunque e in ogni caso a richiedenti di raggiungere la via pubblica.