Il contratto di comodato è il contratto che viene usato quando una persona consegna ad un’altra una cosa mobile o immobile affinché questi se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituirla (artt. 1802 cc e ss). Leggendo la definizione si evince, quindi, che:
- si perfeziona con la consegna (è il cd contratto reale);
- è essenzialmente gratuito ed è intuitus personae;
- non richiede una forma particolare per la sua conclusione, tuttavia se stipulato per iscritto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- pone obblighi a carico del solo comodatario. Tra questi vi è quello che vede per il comodatario l’obbligo di restituire ciò che ha ricevuto.

La domanda che ci dobbiamo fare a questo punto è: quando deve avvenire la restituzione?
L’art. 1809 cc stabilisce che la restituzione deve avvenire:
- alla scadenza convenuta o
- in mancanza di pattuizione, alla fine dell’uso per cui il comodato è stato concesso.
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Si tenga presente, però, che se non dovessero verificarsi le anzidette ipotesi la restituzione deve avvenire quando sopraggiunga un “urgente e imprevisto bisogno” in capo al comodante.
Ma vi è un ulteriore aspetto da tener presente: negli anni è andata consolidandosi anche la figura di un contratto cd atipico dove non viene stabilita la durata del contratto, di conseguenza la consegna del bene deve avvenire a “richiesta” del comodante.
Cosa fare dunque in caso di inadempimento degli obblighi da parte del comodatario?
Ebbene, egli può agire con l’azione di restituzione della cosa e con l’azione volta a chiedere il risarcimento del danno. Non può essere da questi chiesta, invece, la risoluzione del contratto stante il carattere di gratuità del contratto stesso.